Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Enna) concerne il patrocinio a spese dello stato, e l’individuazione del Consiglio dell’ordine competente a ricevere e istruire la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali, stabilisce che le circoscrizioni dei TAR sono regionali e che “essi hanno sede nei capoluoghi di regione”. La sede della sezione distaccata di Catania del TAR Sicilia è quella di Catania (terzo comma art. 1 e DPR 18 aprile 1975, n. 277). Il sostantivo “sede” ha il significato di luogo ove si trovino gli uffici del TAR.
L’art. 124 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 dispone che l’organo competente a ricevere l’istanza di ammissione al patrocinio è il Consiglio dell’ordine “del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo” ovvero competente a conoscere del merito.
In forza del quadro normativo qui riassunto, la competenza a ricevere l’istanza in questione è pertanto del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Catania.

Consiglio Nazionale Forense (rel. tutti i Consiglieri), parere del 24 ottobre 2003, n. 187

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 187 del 24 Ottobre 2003
- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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