Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro) concerne la corretta interpretazione dell’art. 8 RDL n. 1578/1933.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– dal combinato disposto dell’art. 8, primo e secondo comma, RDL cit. e dell’art. 12, terzo comma, del RD n. 37/1934, si evince che, essendo unico il registro dei praticanti e quello dei patrocinanti, le annotazioni valgano per le due situazioni, e il registro accompagni contemporaneamente l’una e l’altra. Peraltro, l’art. 12 non fa cenno ad una anzianità particolare per il patrocinante, ed anzi il terzo comma precisa che l’anzianità debba essere quella della precedente iscrizione. Può ancora aggiungersi che, ai sensi dell’art. 8 cit., l’abilitazione all’esercizio della professione a favore dei praticanti avvocati è condizionata all’anzianità di un anno di iscrizione nel registro dei praticanti: appare irrilevante la circostanza che nel corso del periodo di pratica il praticante possa essersi trasferito presso altro Ordine, e quindi abbia ottenuto la propria iscrizione nel registro presso tale Ordine, per cui l’anzianità decorre a prescindere dall’eventuale trasferimento. Una diversa soluzione (anno di iscrizione nel registro tenuto dall’Ordine presso il quale si chiede l’abilitazione) non trova fondamento né in argomenti letterali, né in argomenti logici (l’anzianità di un anno è richiesta quale requisito di esperienza, ed è conseguentemente irrilevante l’Ordine presso il quale sia maturata).

Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, ordinanza n. 84 del 05 Aprile 2002
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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