Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bolzano) concerne l’ammissibilità di un’associazione professionale tra avvocati italiani ed inglesi.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
– l’Associazione tra Avvocati italiani e inglesi può avvenire rispettando le regole per lo svolgimento dell’attività professionale nei rispettivi ordinamenti di origine e di elezione: in pratica Avvocati italiani e inglesi, indipendentemente dai rapporti associativi di carattere interno (del tutto liberi ed autonomi), potranno svolgere attività professionale nell’ordinamento di elezione nei limiti e alle condizioni poste per l’esercizio professionale in altri Stati dell’Unione europea da parte di Avvocati di uno Stato aderente all’Unione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Lubrano), parere del 24 ottobre 2003, n. 180

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 180 del 24 Ottobre 2003
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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