Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona) concerne le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16, d. lgsl. n. 398/1997, ed in particolare se la frequenza della Scuola sia “…compatibile con la contemporanea pratica professionale forense”; se il praticante sia tenuto “…anche nell’anno prescelto per l’esonero, al deposito delle relazioni e parzialmente del libretto di pratica”; se l’espressione (“…in costanza del periodo di cui all’art. 3”) di cui all’art. 1.3 della circolare CNF 28/9/2002 faccia riferimento ai due anni di frequentazione o al solo anno di esonero prescelto dal praticante avvocato ai sensi dell’art. 1.2; se il Consiglio, ove la Scuola non consenta al praticante di presenziare alle udienze e di frequentare lo studio legale (nell’anno non indicato per l’esonero), debba ritenere la pratica non correttamente svolta.

Chiavi di ricerca:
- numero: 19
- anno: 2003
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona) concerne le Scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 16, d. lgsl. n. 398/1997, ed in particolare se la frequenza della Scuola sia “…compatibile con la contemporanea pratica professionale forense”; se il praticante sia tenuto “…anche nell’anno prescelto per l’esonero, al deposito delle relazioni e parzialmente del libretto di pratica”; se l’espressione (“…in costanza del periodo di cui all’art. 3”) di cui all’art. 1.3 della circolare CNF 28/9/2002 faccia riferimento ai due anni di frequentazione o al solo anno di esonero prescelto dal praticante avvocato ai sensi dell’art. 1.2; se il Consiglio, ove la Scuola non consenta al praticante di presenziare alle udienze e di frequentare lo studio legale (nell’anno non indicato per l’esonero), debba ritenere la pratica non correttamente svolta.
    Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 19 del 21 Febbraio 2003
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment