Il quesito (del COA di Vigevano) concerne la compatibilità di contemporaneo esercizio della professione di avvocato e di ragioniere commercialista.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

“Ritiene la Commissione, sulla scorta di pareri già precedentemente espressi, che le incompatibilità con l’esercizio della professione forense, tra le quali non figura l’iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, elencate all’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, abbiano il carattere della tassatività. Da ciò deriva che l’iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, e il conseguente esercizio della relativa professione, è compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Vigevano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment