Il quesito (del COA di Torre Annunziata) attiene alla funzione del liquidatore, nominato dal giudice nell’ambito di una causa per lo scioglimento di una società di persone. Si chiede se l’avvocato, chiamato a rivestire tale incarico, possa compiere atti di amministrazione della società volti a preservare il patrimonio societario e l’avviamento commerciale.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La risposta al quesito dev’essere di segno positivo.
L’attività di colui che compia atti di amministrazione di una società quale esecutore di un mandato giudiziale non ricade tra quelle oggetto del divieto di cui all’art 3 della legge professionale. Se ne distingue, infatti, poiché mancano del tutto quelle caratteristiche che assimilerebbero l’avvocato al comune imprenditore, e, in particolare, l’assunzione di un rischio d’impresa, l’esistenza di uno scopo di lucro diretto e personale, l’utilizzo del proprio nome e patrimonio a fini di commercio.”

Consiglio Nazionale Forense, parere del 16 marzo 2007, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 16 Marzo 2007
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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