Il quesito (del COA di Siena) riguarda il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni. Premesso che i dipendenti di tale banca hanno potuto conservare l’iscrizione nell’elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990) si chiede se tale facoltà persista anche ove il dipendente venga “distaccato” presso società controllate dalla banca capogruppo e destinate allo svolgimento di specifiche attività definite “non strategiche”.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La norma di cui all’art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti «rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza» costituisce una norma derogatoria alla disciplina ordinaria delle iscrizioni nell’albo degli avvocati.

Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell’istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell’istituto stesso e fossero già iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. C.N.F., sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell’istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l’ente, e solo con quell’ente, poi trasformato in società di diritto privato.

Sulla scorta di tali considerazioni deve negarsi la possibilità che i dipendenti dell’istituto bancario possano conservare l’iscrizione nell’elenco speciale anche ove trasferiti presso altre società, pur controllate dalla banca medesima. Quest’ordine di conclusioni è già espresso dalla sentenza del C.N.F. 8 luglio 1997, n. 83, la cui motivazione è pienamente condivisa dalla Commissione.

Il quesito fa, poi, riferimento al caso del “distacco” del personale presso altre società appartenenti al gruppo bancario, con il mantenimento, dunque, della condizione di dipendenti della capogruppo. Anche tale diversa ipotesi pare preclusiva del protrarsi dell’iscrizione nell’elenco speciale: tale permanenza postula, infatti, la esclusiva adibizione del dipendente all’ufficio legale dell’ex istituto di diritto pubblico nonché il vincolo, per tale dipendente, a trattare i soli affari legali proprî dell’ente di appartenenza. Se il dipendente, invece, pur risultando impiegato dalla società capogruppo, si trova a prestare la propria attività a favore di una diversa società di diritto privato, ciò fa venir meno i presupposti di servizio esclusivo che sono sottesi all’iscrizione nell’elenco speciale.

Il quesito proposto deve ricevere, pertanto, risposta di segno negativo.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 9 maggio 2007, n. 12 bis

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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