Il quesito (del COA di Piacenza) verte sulla tematica dell’accesso agli atti del procedimento disciplinare e chiede se il Consiglio nazionale forense abbia mutato orientamento rispetto ad un precedente parere, emanato nel novembre 1989, ove si negava la possibilità di accedere agli atti medesimi.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“In via preliminare si rappresenta che la comunicazione datata 14 luglio 2006, citata nel quesito e con la quale si sarebbe già proposta la medesima questione, non risulta agli atti del protocollo del Consiglio nazionale forense.
Quanto alla questione sottoposta, il parere espresso dal C.N.F. è stato ampiamente superato, non solo dalla legislazione medio tempore intervenuta (in primo luogo dalla legge sul procedimento amministrativo ed alle sue numerose successive modifiche), ma anche dagli orientamenti più recenti di Questa Commissione, con particolare riguardo ai pareri 13 luglio 2006, n. 44, 13 luglio 2005, n. 64 nonché 25 maggio 2005, nn. 45 e 47.
La giurisprudenza amministrativa, ed in particolare l’autorevole presa di posizione del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 7/2006, citata dall’Ordine remittente, si trova su posizioni pienamente compatibili con quelle espresse dal Consiglio nazionale forense.
In particolare si è più volte ribadito che non è corretto dare risposta radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa si è sostenuto che l’Ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti; più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.
A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendo, ad esempio, diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, o l’indagine su dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
Concetti analoghi ha espresso, come si è detto, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), nel momento in cui ha chiarito che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare.
Al contrario l’esponente può essere un soggetto potenzialmente interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all’accesso quale è previsto dall’art. 22 della l. 241/90.
In sintesi, al quesito proposto si deve rispondere che l’autore di un esposto è una figura potenzialmente abilitante alla conoscenza degli atti del procedimento disciplinare o ad esso prodromici, ma che l’istante dovrà provvedere ad allegare con chiarezza lo scopo per il quale avanza la richiesta e dimostrare che il fine rientri nell’esercizio di diritti tutelati e garantiti dall’ordinamento”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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