Il quesito (del COA di Monza) sorge in seguito all’archiviazione di un esposto disciplinare riguardante un iscritto. L’esponente, appresa la notizia di detta archiviazione, ha rivolto al Consiglio richiesta di ottenere il fascicolo difensivo entro il termine di sette giorni, riservandosi – in mancanza – “di tutelare i propri diritti nelle sedi opportune”.

Il Consiglio remittente chiede se il recente orientamento della giurisprudenza amministrativa debba interpretarsi nel senso che l’Ordine sia obbligato ad esibire gli atti ed i documenti inerenti ad un procedimento disciplinare anche ove limitati alla fase precedente all’esercizio della relativa azione.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“Quanto alla valutazione, in linea generale, delle richieste di accesso ad atti inerenti (a vario titolo) al procedimento disciplinare, si conferma quanto già esposto da Questa Commissione nei recenti pareri 13 luglio 2006, n. 44, 13 luglio 2005, n. 64 nonché 25 maggio 2005, nn. 45 e 47.
In essi si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa si è sostenuto che l’Ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti; più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.
A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendo, ad esempio, diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, o l’indagine su dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
L’orientamento ha di recente ricevuto l’autorevole conferma del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7), che anche l’Ordine remittente non manca di considerare. Tuttavia la pronuncia citata non afferma affatto che la sola condizione di esponente abiliti, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare. I giudici di Palazzo Spada hanno, invece, chiarito che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare.
Al contrario l’esponente può essere un soggetto potenzialmente interessato a conoscere detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, e solo così si radica nel soggetto il diritto all’accesso quale è previsto dall’art. 22 della l. 241/90.
In sintesi non può esservi dubbio che una comunicazione, come quella riportata, nella quale si chiede di avere accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare (o “pre-disciplinare”) dev’essere senz’altro rigettata se non motivata e priva di quegli elementi che, dimostratamente, aggiungano al mero status di esponente la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento. È, del resto, evidente, che il mero richiamo alla possibilità di “far valere i proprî diritti nelle sedi più opportune” costituisce mera clausola di stile e non dimostra alcun concreto elemento utile ai fini dell’ammissibilità della richiesta di accesso.
Da ultimo si deve sottolineare che l’accesso agli atti defensionali dell’interessato da un esposto (o dell’incolpato nell’ambito del procedimento disciplinare) è altro rispetto alla conoscenza dei provvedimenti adottati dal Consiglio, poiché nel primo caso si fanno più intense le ragioni di tutela della riservatezza e minore è la possibilità che gli scritti difensivi possano risultare indispensabili per far valere i diritti dell’esponente in altra sede”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 09 Maggio 2007
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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