Il quesito (del COA di Pescara) riguarda l’incompatibilità con l’iscrizione all’albo, ex art. 3 della legge professionale, della funzione di presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico e con fine di lucro, il cui statuto preveda in capo allo stesso i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza facoltà di delega.

Deve essere anzitutto ricordata la stabile interpretazione della Commissione consultiva e della giurisprudenza del Consiglio nazionale sul tema in esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori. Di per sé la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n. 159): per cui certamente non versa in situazione d’incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato (C.N.F. sent. 159/1996, cit; 20 settembre 2000, n.90; Cass., SS.UU., 5 gennaio 2007, n. 37).

Con riferimento al quesito specifico va premesso che l’analisi della fattispecie concreta è sempre di stretta competenza del Consiglio locale: senza sostituirvisi, la Commissione rileva che nel caso astratto sottoposto ad esame appare innegabile l’attribuzione al presidente del consiglio d’amministrazione dei più ampi poteri di gestione della società commerciale.
La natura potenzialmente pubblica (con riferimento al capitale sociale) e lo scopo della società non incidono sull’eventuale incompatibilità (parere 21 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 gennaio 2011, n. 2

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 2 del 14 Gennaio 2011
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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