Si ritiene che l’inserire nella intestazione della propria carta da lettere professionale l’emblema dell’Ordine d’appartenenza e la dicitura “Ordine Forense di …” esorbiti dai limiti indicati dal Codice deontologico forense a proposito delle informazioni che l’avvocato può rendere in ordine alla propria attività professionale, informazioni che devono per contenuto e forma, “essere coerenti con la tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità” (c.d.f., art. 17).
L’abbinamento tra l’emblema e le espressioni riferite integra un messaggio decettivo, per effetto dell’equivoco collegamento che si crea tra l’ente e l’iscritto, tanto più che quest’ultimo non ha la disponibilità dell’emblema stesso, il cui utilizzo è ovviamente riservato all’Ordine titolare.
Il rischio è quello di indurre una possibile erronea convinzione nel destinatario circa l’imputabilità dell’atto allo stesso Ordine; ovvero l’altrettanto fuorviante indicazione che l’avvocato, in ragione della titolarità di cariche di particolare evidenza nell’ambito forense, si trovi in possesso di caratteristiche superiori a quelle dei colleghi che non ne siano investiti.
Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 14 gennaio 2011, n. 3
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 14 Gennaio 2011- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
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