Il quesito (del COA di Massa) riguarda il caso di un laureato in giurisprudenza, già abilitato al patrocinio e poi cancellato per decorso del termine di sei anni all’uopo previsto, il quale si stabilisca in altro distretto di Corte d’Appello, ivi esercitando l’attività di “consulenza legale”.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Nel nostro ordinamento l’attività di consulenza legale non rientra tra quelle riservate ai professionisti iscritti nell’Albo degli Avvocati.

Essa può essere svolta di chiunque, purché non si fregi del titolo di “avvocato” o induca la clientela a ritenere che egli sia un professionista abilitato alla professione forense.

In tal senso non assume rilevanza né l’avvenuta cancellazione dal Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio, né la circostanza che il soggetto sia stato iscritto come praticante nell’ambito di altro distretto di Corte d’Appello.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 25 maggio 2005, n. 50

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 50 del 25 Maggio 2005
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment