Il quesito (del COA di Ancona) concerne il caso di cittadina comunitaria (lettone) laureata in giurisprudenza secondo l’ordinamento di quel Paese, e che chiede l’iscrizione nel Registro dei Praticanti in Italia, presentando traduzione asseverata del diploma di laurea. Il Consiglio dell’Ordine domanda, in particolare, come debba essere valutata la richiesta alla luce della recente giurisprudenza comunitaria.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Il titolo di studi è considerato dal diritto comunitario sotto un duplice profilo: innanzitutto come attestato di un percorso formativo in sé, e in secondo luogo come titolo abilitante all’esercizio di determinate attività professionali regolamentate.
Nel caso di specie il diploma di laurea in giurisprudenza acquisito all’estero può assumere rilievo accademico-formativo, e dunque essere riconosciuto ai fini della prosecuzione degli studi, a scopo concorsuale o ad altri fini, ovvero può essere considerato come il titolo presupposto per l’accesso (ed il successivo esercizio) alla professione forense.
Nel primo caso, ossia ai fini della piena equiparazione della laurea lettone a quella italiana, la normativa applicabile è quella internazionale pattizia. Infatti Italia e Lettonia hanno entrambe sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto operativo nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002).
La legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).
La laureata in giurisprudenza potrà, ove intenda percorrere questa strada, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.
Se, viceversa, la cittadina straniera intende valersi del proprio diploma di laurea al fine esclusivo e specifico di essere iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati, in tal caso spettano al Consiglio dell’Ordine competente per territorio le relative valutazioni.
A tal proposito, la recente giurisprudenza comunitaria- ed in particolare la sent. 13 novembre 2003, nella causa C-313/01- ha precisato che il rifiuto dell’iscrizione non può essere dovuto per il solo fatto che il titolo proviene da istituzione accademica straniera.
La sentenza non impone, peraltro, una forma di equipollenza automatica tra titoli di studio, ma piuttosto chiarisce che «uno Stato membro può tuttavia prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati».
Sarà, in conclusione, il Consiglio dell’Ordine che dovrà valutare la completezza del percorso formativo della richiedente ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio professionale, considerando la documentazione da questa prodotta in relazione al sistema giudiziario ed accademico di provenienza ed al corso degli studi scelto.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 25 maggio 2005, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 25 Maggio 2005
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment