Il quesito (del COA di Massa Carrara) verte sulla necessità di disporre l’apertura di un procedimento disciplinare nei riguardi di un iscritto sottoposto a procedimento penale, a prescindere dalla gravità del reato contestato.

La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

“La Commissione ribadisce la necessità di attenersi al dettato dell’art. 44 comma 1° del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 ove viene statuito che «l’avvocato che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso».
Vi è da aggiungere che la sottoposizione a procedimento penale costituisce notizia sufficiente per l’inizio del procedimento disciplinare, per come statuisce l’art. 38 comma 3° del R.D.L. n°1578 del 1933, salva sempre ogni autonoma valutazione, tenendo, comunque, conto del dettato dell’art. 653 c.p.p.. che statuisce in ordine alla efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 28 Ottobre 2009
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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