Il quesito (del COA di Massa) attiene al caso di un iscritto che si trovi ricoverato in condizione di coma irreversibile presso un ospedale. In particolare si chiede se, ai fini della cancellazione dall’albo, sia sufficiente la lettera del coniuge che la richiede.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“La Commissione, pur avendo contezza della situazione di difficoltà creata ai familiari da una così grave condizione fisica, ritiene che, alla luce della vigente normativa di legge, l’iscrizione all’albo ed ogni forma di disposizione della stessa siano atti inderogabilmente personali, e dunque riservati all’interessato.

Nel caso di incapacità del soggetto di provvedere alla cura dei propri diritti si dovrà percorrere, per questo come per ogni altro atto, la strada prevista dalla normativa civilistica, ed in particolare dagli artt. 414 e segg. c.c.”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 26 ottobre 2006, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 26 Ottobre 2006
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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