Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) concerne la possibilità di iscrivere nell’elenco speciale annesso all’Albo un segretario comunale cui deliberazioni amministrative del Comune abbiano conferito l’incarico del patrocinio e della difesa legale del Comune stesso, istituendo ufficio legale al quale è appunto preposto il segretario comunale.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

“Confermando la propria costante giurisprudenza (cfr. parere n. 141, I pareri del Consiglio nazionale forense 1994-1997, a cura di V. Panuccio, Milano 1998, 163, e parere n. 179, ivi, 201), la Commissione ritiene che non sia possibile accogliere la domanda di iscrizione nell’Albo speciale del segretario comunale, difettando i requisiti di legge, ed essendo manifestamente altre le funzioni di tale pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e ss., d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [i commi 67 e ss. dell’art. 17 della legge n. 127/1997]”.
Si considera, inoltre, che l’iscritto nell’albo speciale deve essere inserito in un ufficio che si occupi esclusivamente degli affari legali dell’ente.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 27 Aprile 2005
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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