Il quesito (del COA di Ascoli Piceno) riguarda la possibilità per un laureato residente fuori dal Circondario di un Tribunale, seppure in località limitrofa, di essere iscritto nel registro praticanti tenuto da detto Tribunale nel caso di svolgimento della pratica presso un professionista iscritto nell’Albo di tale Foro.

La Commissione dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“Viene in rilievo l’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 che, “ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri” ha equiparato il “domicilio professionale” alla residenza. Con la disposizione citata il legislatore ha inteso svincolare la facoltà di iscrizione all’albo dalla residenza (intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali , sociali e familiari di una persona), rendendola alternativa al “domicilio professionale”, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività o, qualora il medesimo si avvalga di più sedi, in cui esercita con carattere di prevalenza tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, del numero di clienti e del giro d’affari realizzato (sul fatto che, nel caso considerato, si debba fare riferimento al “centro principale di attività”: C.N.F. 12 dicembre 2009, n. 145).
In tal senso, la disposizione, in coerenza col chiaro tenore letterale, è stata costantemente interpretata da questo Consiglio Nazionale Forense (cfr. C.N.F. 8 dicembre 2001, n. 231 e 12 dicembre 2001, n. 272).
La norma sull’equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applica anche al praticante avvocato (in tal senso, cfr. parere 4 luglio 2001 reso su richiesta del Coa di Ragusa e parere 6 ottobre 2001 reso su richiesta del Coa di Cagliari), considerato che la nozione di attività professionale non può che ritenersi estesa a tutte le attività ad essa collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato. In tal caso, tuttavia, il domicilio professionale cui deve aversi riguardo, ai fini che interessano, è quello del dominus (cfr.: parere 21 febbraio 2003 reso su richiesta del Coa di Milano).
Al quesito posto dal Consiglio richiedente, pertanto, si deve dare risposta positiva”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 16 luglio 2010, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 36 del 16 Luglio 2010
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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