Il quesito (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Camerino) attiene alla possibilità di applicare la sospensione cautelare ex art. 43 RDL 1578/1933 ad un professore universitario a tempo pieno iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 11 DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Dopo ampia discussione, relatori tutti i Consiglieri presenti, la Commissione adotta il seguente parere:
– atteso che, ai sensi dell’art. 11 DPR n. 382/1980, i professori universitari a tempo pieno possono esercitare la professione, seppure in casi particolari indicati dalle norme, è possibile applicare la sospensione cautelare limitatamente a tali attività, sempreché sussistano i presupposti di legge e cioé siano stati emanati dall’autorità giudiziaria i provvedimenti previsti dal nuovo codice di procedura penale omologhi al mandato o all’ordine di accompagnamento, e che vi sia il cd. strepitus fori.

Consiglio Nazionale Forense, parere del 5 aprile 2002, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 87 del 05 Aprile 2002
- Consiglio territoriale: COA Camerino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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