Il Consiglio remittente (Savona) chiede parere circa la compatibilità con l’iscrizione all’albo della carica di presidente del consiglio di amministrazione o di membro del consiglio di amministrazione di una società priva di amministratore delegato, nella quale la gestione è statutariamente attribuita al consiglio di amministrazione. Allega all’uopo uno stralcio di statuto che dispone in tal senso.

La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

“La Commissione ritiene di confermare senz’altro il costante orientamento precedente, nel senso che sussiste incompatibilità allorquando alla carica – monocratica o collegiale – conseguono effettivi poteri di gestione (v., in tal senso, i pareri 21 novembre 2001; 23 luglio 2003; 22 marzo 2006, n. 17).
Si rammenta, peraltro, che la giurisprudenza disciplinare ha messo in luce la circostanza che non è necessario verificare che vi siano stati atti di gestione già perfezionati, ma è sufficiente che l’iscritto rivesta la carica perché sussista l’incompatibilità (cfr., sul punto, la recente pronuncia C.N.F., 18 maggio 2009, n. 42). All’Ordine circondariale spetta la verifica in ciascun caso concreto.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 giugno 2009, n. 24

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 25 Giugno 2009
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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