Il Consiglio remittente (Forlì-Cesena) inoltra la comunicazione di un pubblico dipendente, che ha compiuto la pratica forense ed ottenuto la relativa certificazione nel 1982, e che chiede se il periodo di pratica svolto all’epoca costituisca ad oggi valido titolo per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

Il richiedente rivolge la propria richiesta, atta a conoscere il valore di un certificato di compiuta pratica risalente al 1982, «al Consiglio nazionale forense tramite l’Ordine forense di Forlì-Cesena». Posto che la Commissione consultiva può esprimere il proprio parere solo su quesiti anonimi e provenienti dagli Ordini professionali, è opportuno che l’Ordine provveda di regola a trasmettere quesiti, su cui voglia acquisire il parere del Consiglio nazionale forense, sotto forma di domande astratte ed assumendosi la paternità della richiesta.

Ciò premesso, si conferma  il precedente orientamento della Commissione, da ultimo ribadito nel parere 22 novembre 2005, n. 84, secondo cui per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi inevitabilmente biennale.

La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.

Quanto alla possibilità di computare l’anno di pratica già compiuto come assolvimento dell’obbligo di tirocinio almeno parziale, deve parimenti darsi risposta negativa. La norma di legge è, infatti, categorica nell’imporre che i due anni di pratica siano consecutivi e non subiscano interruzioni, senza prevedere alcuna eccezione.

L’interessato, dunque, dovrà svolgere l’ordinario biennio di pratica, senza peraltro poter chiedere l’abilitazione al patrocinio, incompatibile con la condizione di pubblico dipendente”.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 13 luglio 2006, n. 46

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 13 Luglio 2006
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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