Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Macerata) chiede se possa essere iscritto all’elenco speciale annesso all’albo un avvocato, divenuto dipendente di un ente pubblico (del quale sono fornite le generalità), il quale non è stato inquadrato nell’organico dell’ente come avvocato bensì come “istruttore direttivo amministrativo”.

La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

“Il quesito è inammissibile, poiché – ai sensi del Regolamento del CNF e per prassi costante – la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni connotate da generalità ed astrattezza, non riferibili a singoli soggetti, in particolare deve astenersi dal pronunciarsi in casi specifici che, anche solo in ipotesi, possano essere oggetto di cognizione del Consiglio in sede di impugnazione.

Tanto premesso, si ritiene di ricordare che il costante orientamento della Commissione (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15) considera, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, indefettibili i requisiti della precostituzione dell’ufficio legale dell’ente e dell’assegnazione esclusiva del dipendente all’ufficio stesso ed alla cura di cause ed affari propri dell’Ente.

Anche la costante interpretazione della Corte di Cassazione è orientata nel medesimo senso (cfr. da ultimo le pronunzie a Sezioni Unite 6 luglio 2005, n. 14213 e 3 maggio 2005, n. 9096).

Dunque deve inferirsi (come già chiarito nel recente par. 14 dicembre 2005, n. 91) che tutte le forme di cumulo d’incarichi comportano necessariamente il venir meno del requisito dell’esclusiva preposizione all’ufficio legale; del pari l’utilizzo temporaneo di personale afferente ad altri uffici e servizi per sopperire alle necessità dell’ufficio legale non può, evidentemente, considerarsi atto di valida e definitiva assegnazione del dipendente alla cura degli affari legali dell’ente di appartenenza, e dunque non può giustificare l’iscrizione nell’elenco speciale.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 25 gennaio 2006, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 1 del 25 Gennaio 2006
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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