Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo, se l’avvocato sospeso ai sensi dell’art. 20, co.2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, debba ritenersi esonerato dalla prova dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 23 della stessa legge professionale.

Chiavi di ricerca:
- numero: 33
- anno: 2013
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo, se l’avvocato sospeso ai sensi dell’art. 20, co.2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, debba ritenersi esonerato dalla prova dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 23 della stessa legge professionale.
    Consiglio Nazionale Forense (Allorio Carlo), parere n. 33 del 10 Aprile 2013
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment