Il Consiglio dell’Ordine di Santa Maria Capua Vetere chiede di sapere se, attese le intervenute dimissioni di un suo Consigliere e nelle more della costituzione del Tribunale di Napoli Nord, nel cui circondario ricadono 19 Comuni attualmente parte del circondario del Tribunale di Santa Maria C.V., debba comunque “procedere con immediatezza all’espletamento delle elezioni suppletive o sospendere le stesse in attesa della effettiva costituzione degli elenchi che andranno a costituire il Foro di Napoli Nord, con conseguente rideterminazione degli Avvocati aventi diritto di elettorato attivo e passivo nel foro di Santa Maria Capua Vetere”.

Il parere richiesto può essere reso nei termini che seguono.

Come è noto, questo Consiglio Nazionale ritiene che non sia ancora applicabile la previsione recata dall’art. 28, comma 6, della legge n. 247/2012, in forza della quale, in caso di morte, dimissioni, decadenza, etc. di uno o più Consiglieri, subentra il primo dei non eletti. Ciò in quanto non è stato ancora emanato dal Ministro il regolamento elettorale previsto dal comma 2 del precedente art. 25.
Posto quanto sopra, la commissione osserva che la pendenza dell’iter amministrativo finalizzato alla costituzione dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord esclude, di per sé, che detto Ordine esista. Di conseguenza, gli avvocati aventi domicilio professionale nei 19 Comuni già parte del circondario del Tribunale di Santa Maria C.V. ed ora facenti parte del nuovo circondario, non potranno che continuare a risultare iscritti all’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V..
Rileva infatti la commissione che il dovere di iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove l’avvocato ha il domicilio professionale (art. 7) presuppone, ovviamente, l’esistenza dell’Ordine territoriale e del relativo Consiglio (art. 15) e che tale iscrizione è condizione necessaria per l’esercizio della professione forense (art. 2, comma 3).
Non può, pertanto, essere in dubbio che tutti gli attuali iscritti all’Albo degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere siano, proprio in virtù dell’iscrizione nell’Albo, titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.
Per tale ragione, osserva conclusivamente la commissione, il COA richiedente potrà, qualora lo ritenga opportuno, indire le elezioni suppletive, per la sostituzione del Consigliere dimessosi, con riferimento all’attuale elettorato attivo e passivo.
In considerazione, peraltro, del fatto che le dimissioni di uno solo dei Consiglieri non pregiudicano, ex art. 16 D. Lgs. Lgt n. 382/1944, la validità delle sedute, nulla osta a che il COA decida di soprassedere, allo stato, dall’indire le elezioni stesse.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 9 aprile 2014, n. 14

Quesito n. 345, COA Santa Maria Capua Vetere

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 14 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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