Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trani pone il seguente quesito: “La pronuncia di condanna nei confronti dell’incolpato da parte del C.O.A. alla sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense, seguita dalla sua impugnazione tardiva innanzi al C.N.F., conserva l’esecutività o deve essere sospesa in attesa della decisione del predetto C.N.F.?”

La risposta è resa nei seguenti termini.
La tardività del ricorso va dichiarata dal giudice davanti al quale è stata proposta l’impugnazione della sanzione disciplinare. Pertanto, in pendenza dell’impugnazione, la sanzione inflitta dal COA è sospesa ope legis fino alla decisione del ricorso.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), Parere 17 luglio 2014, n. 49

Quesito n. 412, COA di Trani

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 17 Luglio 2014
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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