Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese ha richiesto al CNF la formulazione di parere sui seguenti quesiti: “al fine di disciplinare il rilascio del certificato di compiuta pratica ai propri Praticanti che dovranno sostenere l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato per l’anno 2017, desidera sapere: – se l’obbligo di frequentare i corsi di formazione di cui all’art. 43 della L. 247/2012 riguarderà anche i Praticanti Avvocati che si sono già iscritti nel relativo Registro e/o che vi si iscriveranno in data antecedente alla pubblicazione del regolamento del Ministero della Giustizia di cui all’art. 43 della L. 247/2012; – se gli Ordini Forensi, una volta pubblicato il più volte sopra richiamato regolamento del Ministero della Giustizia di cui all’art. 43 della L. 247/2012, potranno pretendere il pagamento di somme di denaro (a titolo di rimborso spese) dai Praticanti che frequenteranno i corsi di che trattasi”.

La disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione forense, prevista all’art. 43 della legge 247/2012 non trova immediata applicazione.
In questo senso milita la formulazione tanto dell’articolo 48 che detta la disciplina transitoria per la pratica forense quanto dell’articolo 49 recante la disciplina transitoria per l’esame all’abilitazione forense.
Per quanto attiene ai “corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato” di cui all’art. 43 della legge 247/2012, al comma 2, si fa espressamente riferimento all’adozione da parte del Ministero della Giustizia, e previo parere del CNF, di un regolamento attuativo destinato a disciplinare in modo capillare le modalità, i requisiti, lo svolgimento nonché la durata dei corsi dalla predetta norma previsti che, ad oggi, non risulta ancora emanato.
Tuttavia, il disposto di cui all’art. 43 L.P. è strettamente collegato alla disciplina contenuta nell’art. 41 della medesima normativa per la quale il Ministero ha emanato il D.M. 17 marzo 2016, n. 70 Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Detto regolamento all’art. 1, comma 2, stabilisce che “il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio”.
Posta, quindi, la stretta connessione tra gli istituti disciplinati dalle due norme sopracitate, è ragionevole ritenere che l’obbligo previsto dall’art. 43 L.P. di frequenza di corsi di formazione al fine di ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza varrà solo per coloro che provvederanno ad iscriversi nel registro dei praticanti dopo l’emanazione da parte del Ministero dell’apposito decreto di cui all’art. 43, comma 2, L.P.
Ad ogni buon conto, preliminarmente alla formulazione di qualsiasi parere, appare opportuno, oltre che corretto, attendere l’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’art. 43, comma 2, della legge professionale.
In riferimento al secondo quesito posto dal COA di Termini Imerese, si ritiene che nulla osti a che il singolo iscritto possa essere chiamato a versare una somma di denaro a titolo di iscrizione e/o di spese di organizzazione dei predetti corsi.
Appare, in ogni caso, opportuno attendere l’emanazione del predetto regolamento ministeriale.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 25 maggio 2016, n. 62

Quesito n. 153, COA di Termini Imerese

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 25 Maggio 2016
- Consiglio territoriale: COA Termini Imerese, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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