Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena formula cinque quesiti che si giustificano in ragione della pendente proroga di funzionalità, fino al 31.12.2014, dei Consigli degli Ordini forensi in carica all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012, atteso che essa ha ovviamente coinvolto anche i COA costituiti nei circondari di competenza dei Tribunali soppressi per effetto del D. Lgs. n. 155/12.

In via preliminare, va ribadito che la cd. “riforma della geografia giudiziaria” non ha inciso, in via di principio, sul funzionamento dei Consigli degli Ordini forensi costituiti nei circondari dei Tribunali soppressi, come, a suo tempo, è stato chiarito dal Consiglio Nazionale forense e poi confermato dalla comunicazione del 12 settembre 2013 del Ministero della Giustizia. Peraltro, questa Commissione ha già licenziato su alcuni degli argomenti affrontati dal COA di Siena i pareri n. 107/2013 e 3/2014, ai quali, quindi, ci si richiama integralmente per quanto di interesse.
Deve ora precisarsi che il Ministero della Giustizia, con circolare D.A.G. n. 0122327 inviata ai Consigli circondariali il 16 settembre 2014, ha informato che gli Ordini costituiti presso i Tribunali soppressi debbono, a loro volta, ritenersi soppressi ex lege a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che, dalla stessa data, gli iscritti agli albi tenuti dai medesimi fino al prossimo 31 dicembre “devono ritenersi iscritti, ex lege, in conformità con quanto disposto dagli artt. 2 e 7 della legge forense, agli Ordini istituiti presso i Tribunali nel cui circondario è ricompreso il domicilio professionale degli stessi”.
Il Consiglio Nazionale Forense ha al riguardo diffuso la circolare n. 18-C-2014 del 14 ottobre scorso, a mezzo della quale, pur manifestando le dovute riserve per le scelte ed il metodo adottati, nella fattispecie, dal Ministero, ha inteso fornire concrete note operative, di ausilio alle esigenze operative dei COA interessati.
In questo quadro, oggettivamente innovato rispetto al momento della loro formulazione, la risposta ai quesiti posti può essere succintamente resa nei termini di seguito esposti.
In ordine alle modalità di ammissione al gratuito patrocinio, questa Commissione ha già rappresentato nel parere n. 107/2013 che la relativa istanza non può più essere presentata ai COA da considerarsi soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015, in quanto, a decorrere dalla data di soppressione del Tribunale (13 settembre 2013), detto Consiglio non ha più sede ove ha viceversa sede “il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.”.
In linea di principio, quindi e fatte salve le migliori pratiche auspicabilmente avviate nel frattempo, il Consiglio dell’Ordine costituito nel circondario del Tribunale soppresso dovrà/potrà continuare, non oltre il 31 dicembre 2014, a formare l’elenco dei propri iscritti disponibili al gratuito patrocinio, ma, non ricevendo più le relative istanze di ammissione, dovrà conferire il suddetto elenco al Consiglio dell’Ordine costituito nel circondario del cosiddetto Tribunale accorpante.
Per quel che concerne gli elenchi della difesa di ufficio, in attesa che il Governo adotti il Decreto legislativo delegato ex art. 16 legge n. 247/2012, il Consiglio dell’Ordine sopprimendo ex lege dovrà continuare, fino al 31 dicembre 2014, a formare i relativi elenchi ed a conferirli all’ufficio centralizzato di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p.
Come visto prima, poi, la circolare ministeriale dà risposta al quesito relativo all’iscrizione all’Albo Avvocati. Al riguardo, può comunque osservarsi che nulla ovviamente osta, in ragione dell’art. 7 della legge n. 247/2012, a che l’avvocato con domicilio professionale nel circondario del Tribunale cosiddetto incorporante chieda il trasferimento dall’Ordine sopprimendo all’Ordine accorpante senza attendere l’iscrizione ex lege.
Per quel che concerne, ancora, i praticanti si procederà in modo analogo, come esposto dal C.N.F. nella propria circolare.
Da ultimo, richiamato quanto già anticipato in ordine alla liceità del trasferimento dall’Ordine sopprimendo a quello accorpante, la commissione si limita a ricordare, peraltro conscia della banalità del rilievo, che i trasferimenti dall’Ordine sopprimendo non potranno aver più luogo allorquando l’Ordine risulterà estinto.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 ottobre 2014, n. 80

Quesito n. 426, COA di Siena

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 80 del 22 Ottobre 2014
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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