Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto pone il seguente quesito: se il praticante avvocato che abbia maturato i requisiti per l’abilitazione al patrocinio prima del 2 febbraio 2015, ma abbia presentato la relativa domanda in data successiva, abbia diritto ad esercitare il patrocinio legale secondo le modalità previste dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, ovvero se si debba applicare nei suoi confronti la nuova previsione recata dall’art. 41, comma 12 della legge n. 247/2012.

La Commissione osserva come sia pacifico che la domanda di ammissione al patrocinio da parte del praticante sia stata presentata allorquando, decorso il 2 febbraio 2012 il termine di moratoria biennale delle nuove norme previsto dall’art. 48 della legge n. 247/2012 in tema di disciplina transitoria della pratica professionale, era apparentemente divenuto applicabile l’istituto del patrocinio previsto dall’art. 41 succitato.
D’altro canto, come già recentemente deciso dalla Commissione (cfr. pareri nn. 41 e 54 del 2015), la mancata emanazione, alla data odierna, del regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale in conformità alle previsioni introdotte dall’art. 41 anzidetto comporta l’applicabilità della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, in forza della quale, fino all’emanazione dei regolamenti di attuazione, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
Per tale ragione, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti nei confronti del COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985, fino a quando l’emanazione dei regolamenti sopra menzionati non farà venir meno l’effetto sospensivo delle norme recate dalla legge n. 247/2012 previsto dall’art. 65, comma 1, della legge medesima. Pertanto, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell’entrata in vigore dei regolamenti ministeriali e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all’emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nell’ambito della sola attività sostitutiva del dominus e per altri affari, comunque “sotto il controllo e la responsabilità dello stesso”, in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.
Premesso quanto sopra, la risposta al quesito è che il praticante potrà essere abilitato al patrocinio di cui all’art. 41, comma 12, Legge n. 247/2012 solo dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo del nuovo istituto, ovverosia del D.M. previsto dal comma 13 del succitato art. 41.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 76 del 17 Luglio 2015
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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