Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano pone il seguente quesito: se, accertato che alcuni iscritti all’Albo degli Avvocati sono risultati, all’esito delle comunicazioni loro indirizzate, “sconosciuti” ovvero “trasferiti” e che dai certificati di residenza conseguentemente richiesti è emerso che gli stessi si sono trasferiti all’estero od in altre città in Italia, sia legittimo procedere alla loro cancellazione d’ufficio, in forza della previsione recata dal comma 9 dell’art. 17, legge n. 247/2012.

La Commissione osserva, al riguardo, che la cancellazione d’ufficio trova giustificazione, nella fattispecie rappresentata, nell’essere venuto apparentemente meno il requisito di cui al comma 1, lett. c) della succitata norma, ove si sancisce che il domicilio professionale deve trovarsi nel circondario del Tribunale ove ha sede il COA.
L’eventuale iniziativa del COA in tal senso risulta, però, esplicitamente subordinata al preliminare invito, da rivolgere all’iscritto, a presentare proprie osservazioni, con facoltà in capo al medesimo di chiedere di essere ascoltato, come prescritto dal comma 12 del summenzionato art. 17 (che prevede tale ipotesi “nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione”).
Detta previsione non precisa, ad avviso della Commissione volutamente, se l’invito vada indirizzato al domicilio risultante al COA, ovvero ad altro (domicilio o residenza) successivamente conosciuto. Ne consegue che, comunque, esso vada indirizzato sulla scorta delle cognizioni acquisite a seguito delle ricerche effettuate.
Per quanto sopra, la risposta al quesito va resa nei seguenti termini:
“Qualora un iscritto all’Albo degli Avvocati risulti “sconosciuto” al, ovvero “trasferito” dal domicilio professionale dichiarato, il Consiglio dell’Ordine presso il quale l’Albo è istituito deve, allorquando accerti l’irreperibilità dell’iscritto al domicilio conosciuto, indirizzare al medesimo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione del messaggio, invitandolo a presentare osservazioni al riguardo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Detto invito va indirizzato al domicilio conosciuto, ovvero ad altro indirizzo, qualora, all’esito delle predette ricerche, sia stata accertata in capo all’iscritto altra residenza o domicilio.”.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 17 luglio 2014, n. 43

Quesito n. 397, COA di Milano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 43 del 17 Luglio 2014
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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