Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina pone il seguente quesito: se la mancata adozione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 41, comma 13, legge n. 247/2012, sospenda l’applicabilità di tutto l’art. 41 (eccezion fatta che per la previsione di durata del tirocinio in diciotto mesi), ovvero abbia effetti sulle sole modalità di svolgimento del tirocinio.

La risposta al quesito va articolata sulla scorta degli artt. 48 e 65 della legge n. 247/2012. La prima norma ha infatti sospeso l’applicabilità delle norme in materia tirocinio ed esame di Stato per i primi due anni successivi all’entrata in vigore della legge: quindi, fino al 2 febbraio 2015. La seconda ha previsto che “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
Orbene, la Commissione ritiene che l’intervenuta ipotesi di applicabilità delle norme la cui efficacia era stata sospesa non abbia perfezionato l’abrogazione delle norme precedenti, atteso che le stesse risultano salvaguardate dalla mancata adozione, allo stato, del D.M. disciplinante il tirocinio professionale.
In attesa, quindi, dell’emanazione del decreto ministeriale in narrativa, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, quindi anche il propedeutico periodo di tirocinio, restano regolati dalle disposizioni precedenti.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 79 del 17 Luglio 2015
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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