Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Messina chiede di sapere se, “ai fini del calcolo del numero dei componenti del Collegio dei Revisori, debba tenersi conto dei soli iscritti all’Albo degli Avvocati, o vadano compresi anche gli iscritti al Registro Praticanti. Interpretazione, quest’ultima, che viene fatta in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 3, n. 1,del regolamento n. 2/14, che fissa le regole per il funzionamento e la distribuzione dei costi dei Consigli Distrettuali di Disciplina”.

Come è noto, il comma 4 dell’art. 31 L.P. affida al Collegio dei Revisori la verifica della regolare gestione patrimoniale dell’Ordine da parte del COA, dovendo riferire al riguardo all’assemblea di approvazione del bilancio, mentre il precedente comma 2 prevede che “Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.”.
L’art. 27, a sua volta, stabilisce che l’assemblea dell’Ordine “è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali”. L’art. 29, comma 1, lett. a), attribuisce poi al Consiglio il compito di provvedere alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri, mentre con la seguente lett. f) lo onera della vigilanza sulla condotta degli iscritti.
Posto quanto sopra e considerato che i praticanti vengono iscritti nel Registro previsto dall’art. 41, comma 2, della L.P., non v’è dubbio che, rientrando essi nel novero degli iscritti menzionati dal succitato art. 27, dovrà tenersi conto del loro numero nel calcolo degli iscritti funzionale alla nomina od alle nomine di cui all’art. 31 L.P..
Seppur il quesito non ne contempli il riferimento, non può infine trascurarsi, per compiutezza di disamina della tematica posta dal COA richiedente, un’ulteriore figura di riferimento nella presente fattispecie, ovvero quella dell’avvocato stabilito che, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. n. 96/2001, viene iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati. Al riguardo, la Commissione osserva, da un lato, che l’avvocato stabilito è tale in quanto preliminarmente iscritto all’organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, comma 2, anzidetto), mentre dall’altro, ai sensi del successivo comma 9, all’atto dell’iscrizione acquista il diritto di elettorato attivo laddove si è stabilito. Da ciò consegue che egli è equiparato all’iscritto che ha titolo per partecipare all’assemblea dell’Ordine che custodisce l’Albo nella cui sezione speciale è stato, per l’appunto, iscritto e che, quindi, dev’essere considerato tale anche ai sensi del calcolo previsto dall’art. 31 L.P., con il solo onere in capo al COA di verificare che egli non sia contestualmente annoverato anche nel Registro dei praticanti.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 21 ottobre 2015, n. 106

Quesito n. 93, COA di Messina

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 106 del 21 Ottobre 2015
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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