Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede di sapere “se sia diritto dell’Avvocato Stabilito Abogado ottenere l’autorizzazione alle notifiche in proprio ai sensi della Legge n. 53/1994”.

Questa Commissione si è già pronunciata su analogo quesito con il parere 14 dicembre 2011, n. 97. L’orientamento ivi espresso può essere qui ribadito.
Come è noto, infatti, la normativa di riferimento è, con riguardo alla figura dell’avvocato stabilito, quella recata dal D.Lvo n. 96 del 2 febbraio 2001, che ha regolamentato, in attuazione della Direttiva 98/5/CE, “l’esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea.”.
L’art. 4 di detto decreto prescrive che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato nel nostro Paese nel rispetto delle previsioni recate dal R.D. n. 1578/33, e successive modificazioni, e della Legge n. 27/1997. E’ prevista, dal successivo art. 8, una sola limitazione all’esercizio dell’attività, costituita dalla necessità di “agire di intesa” con un avvocato italiano, il quale assicura i rapporti dell’avvocato stabilito verso l’autorità ed è garante del rispetto, da parte del medesimo, dei doveri che la legge vigente impone ai difensori.
L’art. 6 del medesimo Decreto, infine, prevede che l’avvocato stabilito venga iscritto in una sezione speciale dell’Albo degli Avvocati costituito nella circoscrizione ove lo stabilito ha fissato la propria residenza, o domicilio.
Va ora osservato che l’art. 1 della Legge n. 53 del 1994 consente di eseguire la notificazione personalmente dei propri atti giudiziari, a mezzo posta, previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine al quale l’avvocato è iscritto. Il successivo art. 7, poi, subordina il rilascio dell’autorizzazione anzidetta all’inesistenza di procedimenti disciplinari pendenti, di sanzioni disciplinari più gravi della censura, ferma la facoltà del Consiglio dell’Ordine di revocare, anche cautelativamente, l’autorizzazione concessa per motivi di opportunità.
Per le ragioni desumibili dalla chiara lettera delle norme richiamate, è opinione di questa Commissione che nulla osti a che l’avvocato stabilito, che è iscritto al relativo Albo speciale e che deve poter svolgere l’attività professionale con pienezza di facoltà, possa essere autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 53 del 1994, alla notifica personale, a mezzo posta, dei propri atti giudiziari.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 24 maggio 2012, n. 33

Quesito n. 148

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 24 Maggio 2012
- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment