Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca ha formulato il seguente quesito: “Può il Consiglio dell’Ordine, ai sensi degli artt. 17, 37, 42 e/o 43 del RDL 1578/1933, cancellare dall’albo degli avvocati ovvero sospendere dall’esercizio della professione un avvocato per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare, essendo ritenuto “affetto da disturbo bipolare non ben compensato dai farmaci” con conseguente “impossibilità di assumere decisioni completamente nel proprio interesse”.

La Commissione, dopo attenta valutazione – attesa la delicatezza di una questione che afferisce direttamente alla sfera privatistica sensibile dell’individuo, protetta per legge – ritiene, in primo luogo, che non si possano analogicamente applicare alla fattispecie rappresentata gli artt. 42 e 43 del RDL n. 1578/1933. Dette norme, infatti, mutuano il loro contenuto da specifiche previsioni del codice penale, con la conseguenza che ne è inibita l’applicazione a fattispecie diverse.
Secondariamente, rileva che la nomina dell’Amministratore di sostegno non è causa di perdita, parziale o totale, dell’esercizio dei diritti civili da parte della persona amministrata. Anche l’art. 17 del RDL n. 1578/1933 è quindi inapplicabile alla vicenda prospettata dal COA.
Posto quanto sopra, la Commissione osserva, di conseguenza, che solo il Consiglio territoriale è in grado di valutare compiutamente la posizione dell’iscritto sotto i plurimi profili della permanenza dei requisiti di professionalità e della capacità di rispettare i doveri di segretezza e riservatezza.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 7

Quesito n. 212 del COA di Lucca

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 7 del 16 Gennaio 2013
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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