Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina pone il problema dell’immediata applicabilità o meno dell’art. 60 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, in tema di sospensione cautelare dall’esercizio della professione degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare.

La norma, nel suo complesso, non può trovare immediata applicazione; la premessa è che essa configura una nuova sospensione cautelare profondamente diversa da quella disciplinata (in modo non esaustivo, peraltro) dall’art. 43, co. 3 RdL n. 1578/1933; mentre quest’ultima era una misura atipica da adottare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento) quando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi non contemplati.
La vecchia sospensione poteva applicarsi sine die, la nuova è sottoposta alla duplice e concorrente limitazione di una durata massima di un anno e della sua caducazione se entro sei mesi dall’irrogazione non venga deliberato il provvedimento sanzionatorio.
La novità della sospensione – che di per sé non osterebbe, peraltro, alla sua immediata operatività – si sintonizza con la novità dell’organo che può irrogarla, individuato nel Consiglio distrettuale di disciplina (CDD).
Ne deriva che, mancando allo stato un CDD operativo, manca la premessa logico/giuridica per l’applicazione immediata della norma che va letta ed interpretata in modo unitario.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28

Quesito n. 227 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 01 Aprile 2013
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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