Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina formula quesito in merito alla possibilità di cancellare – su istanza dell’interessato, e per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lett d) della legge n. 247/12 – un iscritto, in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico (Quesito n. 275, COA di Latina).

Sussiste, nella specie, una concorrenza conflittuale tra la norma in tema di incompatibilità – che preclude all’avvocato la permanenza dell’iscrizione nell’Albo, in caso di contestuale titolarità di rapporto di lavoro subordinato – e la norma, altrettanto cogente, relativa al divieto di cancellazione, in pendenza di procedimento disciplinare.
Ritiene la Commissione che debba prevalere – in considerazione della tassatività delle relative previsioni nonché, soprattutto, degli interessi sottesi alla disciplina delle incompatibilità – la disposizione in tema di incompatibilità, rispetto al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Diversamente argomentando, si potrebbe configurare una ipotesi di esercizio della professione da parte di soggetto incompatibile, con potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della miglior tutela dei diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 24 maggio 2017, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 24 Maggio 2017
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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