Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un’interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall’art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …”; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.

Chiavi di ricerca:
- numero: 113
- anno: 2013
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

Risultati della ricerca: 1

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un’interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall’art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che “gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …”; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.
    Consiglio Nazionale Forense (Perfetti Ubaldo), parere n. 113 del 23 Ottobre 2013
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment