Il Coa di Treviso chiede di sapere se la disposizione del comma 1 dell’art.6 del D.M.4.8.14, n.139 (divieto di esercitare le funzioni di mediatore in procedure davanti all’organismo presso cui il mediatore è iscritto) trovi applicazione anche nei confronti dell’organismo di mediazione istituito dall’Ordine degli Avvocati.

La risposta è nei seguenti termini.
La disposizione relativa al divieto di esercizio delle funzioni di mediatore davanti all’organismo in cui il mediatore è iscritto si applica a tutte le procedure oggetto del divieto, senza eccezioni.

Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 10 dicembre 2014, n. 113

Quesito n. 447, COA di Treviso

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 113 del 10 Dicembre 2014
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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