Il COA di Trento chiede di sapere se sia applicabile anche ai procedimenti disciplinari in corso la previsione di cui all’art. 62, comma 4 della legge n. 247/12, e quali siano i destinatari delle comunicazioni obbligatorie previste dalla medesima disposizione. (Quesito n. 251, COA di Trento)

La Commissione osserva quanto segue.
La disposizione richiamata è applicabile anche ai procedimenti disciplinari in corso.
La comunicazione della sospensione disciplinare deve essere inviata sia ai soggetti indicati dall’art. 62, comma 4, della legge n. 247/12, sia a quelli indicati dall’art. 35, comma 4, del Regolamento n. 2/14, posto che – come già osservato da questa Commissione con il proprio parere n. 14/2016 – la previsione regolamentare ha ampliato l’ambito di doverosa conoscibilità dei provvedimenti ablativi a livello nazionale.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 12 luglio 2017, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 12 Luglio 2017
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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