La risposta deve essere resa avuto riguardo alla chiara previsione di cu i all’articolo 1, comma 7-ter del d.l. n. 80/2021, a mente del quale “per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio”. Ove, pertanto, il bando di cui al quesito rientri nella fattispecie di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 del d.l. n. 80/2021 l’avvocato assunto potrà rimanere iscritto nell’Albo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 17 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 17 Ottobre 2022- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
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