Il COA di Torre Annunziata formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 1, comma 7-ter del d.l. n. 80/2021, in relazione agli iscritti assunti all’esito del superamento del concorso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.800 unità di personale non dirigenziale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 27 del 6 aprile 2021. Assume il COA che si tratti di assunzioni rientranti nel regime di compatibilità di cui all’art. 1 co 7 ter D.L. 80/2021, in quanto legate all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Chiede pertanto di sapere se possa ritenersi derogata, in tali fattispecie, la previsione in materia di incompatibilità, fermo restando l’impegno degli iscritti assunti a non assumere incarichi in conflitto con l’Ente presso cui svolgono l’attività.

La risposta deve essere resa avuto riguardo alla chiara previsione di cu i all’articolo 1, comma 7-ter del d.l. n. 80/2021, a mente del quale “per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio”. Ove, pertanto, il bando di cui al quesito rientri nella fattispecie di cui all’articolo 1, commi 4 e 5 del d.l. n. 80/2021 l’avvocato assunto potrà rimanere iscritto nell’Albo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 17 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 45 del 17 Ottobre 2022
- Consiglio territoriale: COA Torre Annunziata, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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