Dal quesito si evince trattarsi di un avvocato iscritto in Italia e ivi avente domicilio professionale, ma residente all’estero. A tali avvocati, che pure possono rimanere iscritti nell’Albo, continuano ad applicarsi le cause di incompatibilità, ivi prevista quella derivante dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato (cfr. pareri nn. 59/2018 e 63/2014).
Se è vero che a tale regime di incompatibilità è possibile derogare – in virtù dell’articolo 19 della medesima legge – quando l’attività di lavoro subordinato consista nello “’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università”, occorre ricordare che – a mente del parere n. 11/2021 – “l’eccezionale possibilità di iscrivere nell’Albo il docente universitario in materie giuridiche si lega alla presunzione ope legis di una particolare conoscenza del diritto italiano, tale da consentire di derogare al requisito ordinario consistente nel superamento dell’esame di Stato. Pacifico, dunque, che l’insegnamento debba essere esercitato presso Università italiane”. Di analogo tenore, e in fattispecie pressoché identica a quella dedotta nel quesito, il parere n. 25/2016.
Alla luce di quanto osservato, al quesito deve essere data risposta negativa. Spetta poi al COA, nell’esercizio prudente della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi, verificare se l’iscritto versi – a seguito dell’assunzione della qualifica di assistant professor – in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 18 tale da pregiudicare la permanenza della sua iscrizione nell’Albo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 17 ottobre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 17 Ottobre 2022- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera (quesito)
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