Il COA di Tivoli chiede di sapere se, in assenza di una esplicita dichiarazione di intesa, questa essere implicitamente desunta dalla presenza di un mandato congiunto all’avvocato stabilito e al collega iscritto nell’Albo ordinario.

L’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001, pone specifici requisiti formali per l’intesa, prevedendo che la stessa debba “risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”.
Il CNF ha ritenuto che la ratio di simile previsione sia quella di evitare che l’intesa – comunque formulata nel rispetto della disposizione appena richiamata (anche, ad esempio, mediante registrazione a verbale d’udienza della dichiarazione resa dall’avvocato e dallo stabilito, cfr. parere n. 9/12) – possa tradursi in una “piena e definitiva abilitazione”, sottraendo l’avvocato stabilito al “controllo” dell’avvocato italiano (così il parere n. 31/2012).
Alla luce di questi principi, può ritenersi che il mandato espressamente qualificato come congiunto – e dunque che non preveda attribuzione di facoltà disgiunte – soddisfi entrambi i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2 (e dunque sia la forma di scrittura privata autenticata che la sussistenza di un nesso con una specifica controversia) sia la ratio della disposizione in esame.

Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 23 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 49 del 23 Ottobre 2020
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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