Il COA di Siena chiede di sapere: 1) “Se il tirocinio professionale possa considerarsi ridotto da 18 a 16 mesi anche per i Praticanti che abbiano conseguito il titolo di Laurea nell’anno 2022 e ciò ove la seduta di laurea si sia svolta entro l’ultima sessione delle prove finali, prorogata sino al 15 giugno 2022; 2) Se il tirocinio professionale possa considerarsi ridotto da 18 a 16 mesi anche per i Praticanti che abbiano conseguito il titolo di Laurea nell’anno 2023 e ciò ove la seduta di laurea si sia svolta entro l’ultima sessione delle prove finali, prorogata sino al 15 giugno 2023”.

Il quesito è formulato alla luce delle recenti disposizioni di proroga contenuta nell’articolo 6, commi 8-bis e 8-ter del d.l. n. 198/2022. In particolare, il comma 8-bis dell’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2023 il termine di cui all’articolo 6, comma 4, del d.l. n. 228/2021. Tale ultima disposizione rinvia, a sua volta, all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 22/2020, relativi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di diverse professioni, tra le quali non rientra quella di avvocato. Il comma 8-ter, invece, proroga 15 giugno 2023 l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2021/2022. Con riferimento all’oggetto del quesito – vale a dire la riduzione della durata del tirocinio da 18 a 16 mesi – deve osservarsi che la disposizione di riferimento è quella contenuta all’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del d.l. n. 22/2020. Tale disposizione riguarda esclusivamente la durata del tirocinio per coloro che si siano laureati nelle sessioni di laurea prorogate ai sensi dell’articolo 101, comma 1, primo periodo del d.l. n. 18/2020 (e dunque l’ultima sessione relativa all’anno accademico 2018/2019) e dell’articolo 6, comma 7-bis del d.l. n. 183/2020 (e dunque l’ultima sessione relativa all’anno accademico 2019/2020). La corretta interpretazione del combinato operare delle disposizioni sin qui richiamate conduce ad escludere la riduzione della durata del tirocinio nelle ipotesi di cui al quesito. Per un verso, infatti, l’articolo 6, comma 3 del d.l. n. 22/2020 non è oggetto della proroga di cui all’articolo 6, comma 8-bis del d.l. n. 198/22. Per altro verso, la proroga dell’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2021/2022 è previsione che opera in via autonoma e sono peraltro assenti disposizioni di coordinamento con la riduzione della durata del tirocinio, che rimane pertanto circoscritta alle sole sessioni di laurea indicate nell’articolo 6, comma 3, secondo periodo.

Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 23 giugno 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 23 del 23 Giugno 2023
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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