Il COA di Sciacca chiede di conoscere se l’avvocato assunto con contratto a t.i. con profilo di “avvocato comunale” possa essere assegnato al Servizio Contenzioso quale Responsabile del Servizio suddetto per lo svolgimento dell’attività istruttiva e sottoposta alle dipendenze funzionali del capo settore, senza incorrere nelle incompatibilità previste dalla legge professionale. Precisa che il quesito si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del comma 221 della legge di stabilità 2016, che prevedere la possibilità di conferimento degli incarichi dirigenziali senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica.

La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 23 della l. 247/2012 è norma speciale in quanto deroga al regime delle incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione di avvocato dalla stessa legge disciplinato. Detta norma prevale pertanto sulla legge di stabilità del 2016, con la conseguenza che il venir meno del requisito dell’esclusività non consente la permanenza del dipendente nell’elenco speciale annesso all’albo professionale degli avvocati.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 56

Quesito n. 190, COA di Sciacca

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 56 del 20 Aprile 2016
- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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