Il COA di Savona pone diversi quesiti riguardanti l’interpretazione delle norme che disciplinano il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari, con particolare riferimento all’art. 73 del D.L. n. 69/2013. In particolare: 1) se il tirocinio formativo di cui all’art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge n. 98/2013) sia o meno disciplinato dal contenuto del D.M. 58/2016; 2) se il tirocinante presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013 al fine di poter utilmente utilizzare il periodo di tirocinio ai fini della pratica forense (valutato un anno ex art. 73, comma 13 e richiamato dall’art. 3, comma 5 del DM 70/2016): a) debba iscriversi preventivamente al registro dei Praticanti e svolgere un semestre presso uno Studio legale oppure b) debba iscriversi contestualmente al registro dei praticanti e svolgere il tirocinio presso l’Ufficio giudiziario oppure c) possa svolgere il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario e contestualmente, quando lo ritenga a discrezione l’interessato, iscriversi al registro dei praticanti per svolgere il semestre di pratica oppure d) completare il tirocinio formativo presso l’Ufficio Giudiziario ed al suo termine svolgere il semestre di pratica presso uno Studio legale (in quest’ultimo caso vi sarebbe un tempo di validità del tirocinio ex art. 73 cioè un termine entro cui svolgere il semestre di pratica presso lo studio legale?)”. (Quesito n. 303, COA di Savona)

Chiavi di ricerca:
- numero: 56
- anno: 2017
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il COA di Savona pone diversi quesiti riguardanti l’interpretazione delle norme che disciplinano il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari, con particolare riferimento all’art. 73 del D.L. n. 69/2013. In particolare: 1) se il tirocinio formativo di cui all’art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge n. 98/2013) sia o meno disciplinato dal contenuto del D.M. 58/2016; 2) se il tirocinante presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73 del D.L. 69/2013 al fine di poter utilmente utilizzare il periodo di tirocinio ai fini della pratica forense (valutato un anno ex art. 73, comma 13 e richiamato dall’art. 3, comma 5 del DM 70/2016): a) debba iscriversi preventivamente al registro dei Praticanti e svolgere un semestre presso uno Studio legale oppure b) debba iscriversi contestualmente al registro dei praticanti e svolgere il tirocinio presso l’Ufficio giudiziario oppure c) possa svolgere il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario e contestualmente, quando lo ritenga a discrezione l’interessato, iscriversi al registro dei praticanti per svolgere il semestre di pratica oppure d) completare il tirocinio formativo presso l’Ufficio Giudiziario ed al suo termine svolgere il semestre di pratica presso uno Studio legale (in quest’ultimo caso vi sarebbe un tempo di validità del tirocinio ex art. 73 cioè un termine entro cui svolgere il semestre di pratica presso lo studio legale?)”. (Quesito n. 303, COA di Savona)
    Consiglio Nazionale Forense (Allorio Carlo), parere n. 56 del 12 Luglio 2017
Prassi: pareri CNF

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