Il COA di Savona chiede parere in relazione ai seguenti quesiti: a) se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 41 comma 9 della L. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti; b) se il testo dell’art. 3, comma 5 del D.M. 70/2016 (laddove si prevede che la frequentazione delle S.S.P.L. possa essere svolta “contestualmente al tirocinio professionale”), posto in correlazione al comma 1 del medesimo articolo e al comma 4, secondo periodo, dell’art. 8 (espressamente richiamati dal citato comma 3), debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense (da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 9, L. 247/2012) talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica.

Chiavi di ricerca:
- numero: 1
- anno: 2018
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: parere

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  • Il COA di Savona chiede parere in relazione ai seguenti quesiti: a) se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 41 comma 9 della L. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti; b) se il testo dell’art. 3, comma 5 del D.M. 70/2016 (laddove si prevede che la frequentazione delle S.S.P.L. possa essere svolta “contestualmente al tirocinio professionale”), posto in correlazione al comma 1 del medesimo articolo e al comma 4, secondo periodo, dell’art. 8 (espressamente richiamati dal citato comma 3), debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense (da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 9, L. 247/2012) talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica.
    Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 1 del 17 Gennaio 2018
Prassi: pareri CNF

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