Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere trasferito nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici un iscritto, in possesso della cittadinanza italiana, per l’esercizio della professione forense alle dipendenze di una struttura dello Stato Città del Vaticano.

L’articolo 23 della legge n. 247/12 – relativo all’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici – presuppone che l’ente pubblico alle cui dipendenze l’avvocato esercita la professione (e nei limiti previsti dalla stessa disposizione) appartenga alla Repubblica italiana: l’unica eccezione a tale principio è stata affermata, con il parere n. 13/2016, in relazione alle istituzioni dell’Unione europea il cui ordinamento, come noto, è distinto ma integrato con l’ordinamento italiano. Al quesito deve pertanto essere data risposta negativa.

Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 15 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 48 del 15 Luglio 2021
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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