Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 un professionista non incardinato nell’ufficio legale dell’ente bensì in una unità organizzativa specificamente costituita per valutare e provvedere in ordine a profili giuridici del “concordato in continuità” richiesto dall’ente.

Dal quesito non si evincono alcuni elementi, che risultano invece decisivi per la risposta al medesimo. In particolare:
a) il COA richiedente non specifica se il professionista sia un avvocato o un iscritto ad altro Albo;
b) se il professionista sia dipendente dell’ente, o meno, e se l’ente rientri tra quelli di cui all’articolo 23 LPF;
c) se sussistano nell’esercizio della professione le garanzie di cui all’articolo 23.
In mancanza, non può che rinviarsi alla formulazione della disposizione di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, e in particolare al concorso – ivi previsto – dei seguenti requisiti: a) che si tratti di avvocato di ufficio legale specificamente istituito presso l’ente pubblico; b) che all’avvocato venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente pubblico; c) che la responsabilità dell’ufficio sia affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
Solo sussistendo, in origine, tali requisiti, potrebbe valutarsi la possibilità di consentire l’iscrizione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 4 febbraio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 04 Febbraio 2022
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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