Il COA di Roma chiede di conoscere se sia da ammettersi -tanto in relazione al vigente ordinamento professionale quanto a quello precedente- la possibilità per il Praticante Avvocato Abilitato di “effettuare, in totale autonomia, una convenzione di negoziazione assistita nelle materie e per le azioni giudiziali rientranti tra quelle nelle quali lo stesso è abilitato a patrocinare”.

L’art. 2 del d.l. 12 settembre 2012 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dispone che la convenzione di negoziazione assistita (ossia l’accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia) presuppone necessariamente “l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.
Stante la chiara formulazione della norma, pertanto, è da escludersi la possibilità per la parte di essere assistita da un Praticante Avvocato seppure abilitato all’esercizio della professione e nei limiti di detta abilitazione: vi si oppone, infatti, il riferimento sia all’assistenza di “avvocati”, sia la necessità di essere “iscritti all’albo” (laddove, com’è noto, il Praticante è iscritto al Registro e non all’Albo).

Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 20 aprile 2016, n. 60

Quesito n. 112, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 60 del 20 Aprile 2016
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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