Il COA di Pescara chiede di sapere se l’esenzione dall’obbligo formativo si applichi anche al caso di sospensione volontaria dall’Albo ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12.

La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.

L’ art. 11, c. 2, della l. n. 247/12 limita l’esenzione dall’obbligo formativo agli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, c. 1, per il periodo del loro mandato. L’avvocato iscritto all’albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del c. 2 dell’art. 20 rimane invece assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista nei suoi confronti alcuna esenzione.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 9 aprile 2014, n. 24

Quesito n. 367, COA di Pescara

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 09 Aprile 2014
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment