Il COA di Palermo chiede di chiarire se l’esperimento del tentativo di conciliazione sia atto prodromico necessario onde poter rilasciare parere di congruità richiesto dall’iscritto, ovvero se un tale parere possa essere rilasciato a prescindere dal tentativo di conciliazione.

In merito al quesito posto la Commissione, con parere del 22 maggio 2013, n. 59, ha già fornito risposta. Il parere, pur formulato in termini formalmente diversi, in quanto nel quesito si chiedeva se il parere di congruità potesse essere emesso senza aver preventivamente espletato il tentativo di conciliazione, risulta dirimente anche per la presente questione.
La legge n. 247/12, all’art. 29, contempla il potere di esprimere pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (art. 29, comma I, lett. L). Tale potere è specificato nell’art. 13, comma 9, che al secondo periodo inquadra il ruolo del Consiglio dell’Ordine territoriale senza prevedere alcun aggravio del procedimento di liquidazione, la cui attivazione compete in via esclusiva all’iscritto e prevede come unico presupposto la mancanza dell’accordo. La netta divisione dei due periodi del comma 9, la diversità dei soggetti cui spetta il diritto di impulso e la ripetizione in entrambi i periodi della medesima espressione “in mancanza di accordo” depone per la mancanza di pregiudizialità del tentativo di conciliazione rispetto alla richiesta di parere. Infatti l’espressione “in mancanza di accordo” non è riferita alla sussistenza di un’intesa raggiunta in qualsiasi forma anche in seguito a tentativo esperito dal COA, ma si riferisce specificamente all’esistenza dell’atto di cui al comma 2 dell’art. 13 (L.n. 247/12), che prevede che il compenso sia pattuito di regola per iscritto. Allorquando tale pattuizione manchi e vi sia contestazione da parte del cliente il professionista, a prescindere dal tentativo di conciliazione, cui potrebbe non avere interesse, può chiedere al COA un opinamento di congruità della pretesa economica avanzata. Non è chi non veda come in considerazione di quanto detto tra l’esperimento del tentativo di conciliazione e la richiesta di espressione di parere di congruità non si configuri alcun rapporto di pregiudizialità, ma al contrario si a conferma dalla lettera della norma che l’adozione del parere non è preclusa dalla mancanza di preventivo tentativo di conciliazione, ma subordinata alla sola assenza dell’accordo di cui all’art. 13, comma 2.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 98

Quesito n. 302, COA di Palermo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 98 del 25 Settembre 2013
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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