Il COA di Oristano chiede se vi siano limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni dei Consigli degli Ordini per gli iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo relativa agli Avvocati Stabiliti di cui all’art. 15, lettera i, Legge 247/2012.

In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che, quanto agli elettori, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 28, co. 2, afferma che “Hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e dei ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali”. Lo stesso art. 28, co. 2, aggiunge poi, quale limitazione all’elettorato attivo rivolta a tutti gli iscritti che si trovino nella seguente condizione, che: “Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione”.
Quanto agli eleggibili, la nuova legge professionale dichiara tali “tutti gli iscritti che hanno diritto di voto”, indicando come primo limite: “che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento”. Un secondo limite è posto poi, dall’art. 28, al successivo comma 5, dove si dice che “i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati” e che la ricandidatura è possibile “quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni in cui si è svolto il mandato precedente”.
Appare chiaro che nessuna delle limitazioni sopra indicate possa essere in particolar modo rivolta agli Avvocati stabiliti: ritiene pertanto la Commissione di doversi pronunciare nel senso che per gli iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo relativa agli Avvocati Stabiliti di cui all’art. 15, lettera i, Legge 247/2012, non sussistano limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni del Consiglio dell’Ordine in particolare ad essi riservati.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 22 ottobre 2014, n. 71

Quesito n. 333, COA di Oristano

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 71 del 22 Ottobre 2014
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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